Istituito l’Elenco regionale delle società benefit e delle imprese ESG venete


Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1264 del 5 novembre 2024, in attuazione degli artt. 4 e 5 della LR 16 aprile 2024, n. 10 “Interventi a sostegno dei progetti a beneficio comune”, è stato istituito l’Elenco regionale delle società benefit e delle imprese ESG venete.

Società benefitle società che nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune ed operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse, ai sensi del comma 376 dell’art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208
Imprese ESGle imprese che redigono la rendicontazione di sostenibilità di cui all’art. 2, comma 1, lett. b) della L.R. n. 10/2024 ovvero che, anche se non obbligate, effettuano investimenti ESG aventi finalità di sostenibilità ambientale, responsabilità sociale e qualità della governance aziendale, nei progetti a beneficio comune.

La DGR disciplina:

  • il funzionamento, le modalità e le procedure per l’iscrizione nell’Elenco regionale delle società benefit e delle imprese ESG con sede operativa in Veneto che aderiscono ai progetti a beneficio comune inseriti nel registro di cui all’art. 5 della LR;
  • il funzionamento e la tenuta del Registro dei progetti a beneficio comune da realizzare sul territorio regionale a disposizione delle società benefit e delle imprese ESG.

Elenco e Registro saranno caricati su una piattaforma digitale accessibile dal portale della Regione Veneto, attraverso il quale sarà possibile:

  • per le imprese presentare istanza di registrazione,
  • per tutti consultare le informazioni utili sulle società benefit e le imprese ESG iscritte nell’elenco e sui progetti beneficio comune.

La Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese provvederà all’istruttoria delle istanze accertando l’idoneità, la completezza e la regolarità della documentazione inviata ed applicando le garanzie procedimentali di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. L’iscrizione sarà soggetta a revisione decorsi tre anni dalla data di comunicazione di ammissione.

Scarica la DGR 1264/2024
Scarica l’Allegato A della DGR