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Anticipando il futuro: cambiamenti per gli imballaggi immessi sul mercato dal 1° gennaio 2030


L’art. 25 del Regolamento europeo 2025/40 sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio stabilisce che a far data dal 1° gennaio 2030 gli operatori economici non immettono sul mercato imballaggi nei formati e per gli utilizzi elencati nell’allegato V che contiene espressamente alcune restrizioni all’uso di determinati formati di imballaggio, tra i quali rientrano anche:

  • gli imballaggi di plastica monouso del settore alberghiero, della ristorazione e del catering, contenenti porzioni individuali di condimenti, conserve, salse, panna da caffè e zucchero, ad eccezione degli imballaggi forniti insieme ad alimenti pronti da asporto destinati al consumo immediato (senza necessità di ulteriori preparazioni) e degli imballaggi necessari per garantire la sicurezza e l’igiene in strutture in cui vige un requisito medico di cura individuale (ospedali, cliniche o residenze sanitarie assistenziali).
  • Gli imballaggi monouso per cosmetici e prodotti per l’igiene per l’utilizzo nel settore ricettivo, descritti nella NACE Rev. 2 — Classificazione statistica delle attività economiche, destinati esclusivamente a una prenotazione individuale e a essere smaltiti prima dell’arrivo dell’ospite successivo.

Si attende che, entro il 12 febbraio 2027, la Commissione pubblichi orientamenti, in consultazione con gli Stati membri e l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, al fine di illustrare più nel dettaglio l’allegato V, compresi esempi dei formati di imballaggio che rientrano nell’ambito di applicazione, e le eventuali esenzioni alle restrizioni.