Il 31 dicembre 2020 scade il termine concesso a imprese, studi professionali ed anche per le assunzioni a termine o con contratto stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, per effettuare nuove assunzioni stabili o per procedere alla stabilizzazione dei contratti in essere al fine di beneficiare dell’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali previsto dal cd “decreto Agosto” (reso operativo dall’INPS solo a partire dallo scorso mese di novembre).
I datori di lavoro, dopo aver effettuato l’assunzione (o la trasformazione del rapporto precario), dovranno quindi inviare la domanda di ammissione all’esonero all’INPS.
L’esonero contributivo di cui agli articoli 6 e 7 del decreto Agosto è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro fino ad un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per un valore pari a 671,66 euro (€ 8.060,00/12):
- per un massimo di 6 mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato;
- per la durata del rapporto, fino ad un massimo di 3 mensilità, per i rapporti a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
Il datore di lavoro interessato deve inoltrare all’INPS una domanda di ammissione all’agevolazione avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “DL104-ES” disponibile sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”.
Per maggiori informazioni si invita a consultare i link inseriti nel testo.