Iscrizioni telematiche a partire dal mese di aprile 2021
Una delle novità più importanti della riforma del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del terzo settore”) riguarda l’istituzione del registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) al fine di superare l’attuale sistema di registrazione degli enti, caratterizzato da una molteplicità di registri la cui gestione è affidata alle Regioni e alle Province autonome. Per ottenere la qualifica di ente del Terzo Settore (ETS[1]) sarà quindi necessaria l’scrizione al RUNTS, il cui funzionamento è disciplinato dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali approvato il 15 settembre 2020[2].
Il Portale del RUNTS dovrà essere realizzato entro 180 giorni dalla pubblicazione del DM e sarà quindi disponibile presumibilmente nel mese di aprile 2021.
Il RUNTS, oltre a garantire l’efficacia costitutiva riveste anche la funzione di trasparenza e di certezza del diritto, soprattutto riguardo ai terzi che dovranno rapportarsi con gli Ets stessi.
L’iscrizione dà inoltre diritto ad beneficiare di alcune agevolazioni previste per il Terzo Settore, soprattutto di carattere fiscale.
[1] Si tratta di una nuova qualifica giuridica costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza scopo di lucro (nel caso delle imprese sociali, con deroghe alla distribuzione degli utili), mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità, o di produzione o scambio di beni o servizi.
[2] Il medesimo decreto disciplina anche le modalità di trasmigrazione dei dati dai vecchi registri speciali al RUNTS.