I soggetti giuridici – imprese ed enti con elevati consumi energetici – che superano 10.000 tep/anno nel settore industriale e 1.000 tep negli altri settori hanno l’obbligo di individuare e nominare il proprio energy manager entro il 30 aprile.
La nomina di legge (ai sensi dell’art. 19 L. 10 del 9 gennaio 1991) è annuale e va inviata alla FIRE – Federazione italiana per l’uso razionale dell’energia – che gestisce per conto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica le nomine, ne promuove il ruolo e pubblica annualmente l’elenco degli energy manager nominati.
Anche i soggetti non obbligati possono nominare volontariamente un energy manager per migliorare la gestione dell’energia.
Il rispetto della procedura evita sanzioni (sanzione amministrativa da 5.164 a 51.645 euro ai sensi dell’art. 132 DPR n. 380/2001) e facilita l’accesso a strumenti come certificazioni ed incentivi (ad esempio: certificati bianchi) rafforzando la strategia ESG aziendale e la reputazione.
Sul sito web del Fire è possibile:
- vedere gli energy manager nominati,
- scarcare i Rapporti FIRE sugli Energy manager,
- accedere alla Piattaforma NEMO per l’invio della nomina,
- rimanere aggiornati sulla nomrativa,
- verificare se i consumi aziendali superano le soglie di nomina dell’energy manager attraversi l’utilizzo di Foglio di calcolo semplificato,
- scaricare un foglio di calcolo per la contabilità energetica di imprese/enti, che consente di effettuare valutazioni sulle emissioni di CO2.
Approfondisci le informazioni sulla nomina e il ruolo dell’energy manager